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Ordinanza — n. 18178/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specificity regarding necessity defense and economic hardship.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18178/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gilberto Mattei inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for building invasion. The appellant argued for the defense of necessity based on permanent economic difficulty, but the court noted the refusal of alternative housing and the lack of imminent grave danger. Consequently, the appeal was rejected because the economic hardship did not constitute a legitimate justification for illegal occupation under the law.

Regesto Legislator

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Art. 54 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The defense of necessity requires an imminent and grave danger to a person; permanent economic difficulty without such imminent danger does not legitimize surreptitious housing solutions, rendering specific appeals on this ground inadmissible.

Parole chiave

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defense of necessity building invasion economic hardship inadmissible appeal imminent danger criminal liability procedural admissibility stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 54 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 28067 del 26/03/2015
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTEI GILBERTO nato a GORIZIA il 09/09/1967 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di invasione di edificio già pronunciata dal Tribunale di Gorizia con sentenza 9 maggio 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MATTEI Gilberto.

3. Il ricorso, con cui si afferma la sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è inammissibile sia perché aspecifico sia perché gli elementi dedotti attengono ad aspetti attinenti a situazione di difficoltà economica permanente senza ulteriore specificazione in fatto desumibile dagli atti del fascicolo processuale. Il ricorrente non si confronta infatti con la logica argomentazione della Corte territoriale che segnalava che allo stesso imputato era stata offerta una sistemazione abitativa alternativa che era stata rifiutata. Tale situazione implica che l'eventuale situazione di pericolo sarebbe al più conseguenza dell'agire dello stesso ricorrente.

Per altro verso, l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Sez. 2, Sent. n. 28067 del 26/03/2015 Rv. 264560 - 01) quale quella registrata nel caso di specie.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i oma, il 5 aprile 2022 Il Consig lie estensore Il Presidente (Vincenzo tinelli (Alfredo Mantovano) DEPOSITATO IN CA LENA