Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet statutory grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vittorio Piazzese inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had applied the sentence within the requested terms, but the appellant's arguments failed to address the specific grounds permitted under the Criminal Procedure Code. The court ruled that the appeal lacked relevance to the expression of the defendant's will, the correlation with the judgment, or the legality of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 50, L. 23 giugno 2017, n. 103; An appeal is inadmissible if it is not based on grounds expressly permitted by law, such as the expression of the defendant's will, the correlation between the request and the judgment, or the legality of the penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZESE VITTORIO nato a AVOLA il 28/04/1985 avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SIRACUSA(dato avviso alle_pad udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Siracusa ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PIAZZESE Vittorio.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.