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Ordinanza — n. 18176/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18176/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Arauz Solis Bella Herminia inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for attempted extortion. The appellant argued that the victim's departure from the country and the specific calculation of expected profits constituted grounds for acquittal or leniency. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the unpredictability of the victim's flight and the lack of evaluative elements for generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, such as contesting criminal liability based on an unforeseeable victim departure or claiming leniency where the base penalty is already minimal.

Parole chiave

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criminal liability attempted extortion inadmissible appeal manifestly unfounded mitigating circumstances procedural dismissal victim departure promovimento della prostituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAUZ SOLIS BELLA HERMINIA nato il 10/11/1961 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione tentata già pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza 28 febbraio 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, ARAUZ Solis Bella Herminia.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità per effetto della acquisizione delle dichiarazioni della parte offesa allontanatasi dal territorio dello Stato, risultano manifestamente infondati posto che indubbio rimane il carattere imprevedibile dell'allontanamento così come di fatto incontestata rimane l'irreperibilità della persona offesa all'esito di effettive e nemmeno contestate ricerche. 3.2. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è ulteriormente manifestamente infondato posto che la quantificazione del Tribunale per come poi recepita dalla Corte di appello riguardava il lucro sperato in relazione all'imposizione di una tassa per l'esercizio della prostituzione in un dato luogo. 3.3.

Il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta omessa motivazione in punto attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio ed eccessività dello stesso, risulta manifestamente infondato in quanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente ricollegato alla mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputata e la parametrazione della pena base risulta assai prossima al minimo edittale tanto da non postulare la necessità di motivazione ulteriore rispetto a un generico giudizio di congruità.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decp in Roma, il 5 aprile 2022 Il Cons gliere estensore