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Ordinanza — n. 18175/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific references to court reasoning under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18175/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific passages of the lower court's decision. Although the appellant argued the conviction was unjust, the court found the complaint lacked concrete references to the reasoning, rendering it a generalized criticism rather than a reasoned objection. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant merely complains about the omission of a thesis without pointing to specific logical flaws or omissions in the court's reasoning that affect the evidentiary weight.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific references generalized criticism Art. 581 c.p.p. court costs and fine censura formulata in modo carente commisurazione della pena per rapina motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di penale responsabilità, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441
Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRESCENTI ROBERTO ANTONIO nato a NAPOLI il 30/11/1991 avverso la sentenza del 28/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a plurime fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Ancona con sentenza 5 marzo 2014.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CRESCENTI Roberto.

3. Il ricorso, con cui si contesta la dichiarazione di penale responsabilità, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a specifici passaggi della decisione limitandosi a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale dì successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consi liere estensore