Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Fabrizio Catalano inadmissible. The appellant argued for renewed trial proceedings and a different legal qualification, but the Court found these claims unsupported by the evidence, specifically telephone interceptions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Supreme Court holds that an appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and that a conviction for receiving stolen goods remains valid even if the source of the item was not explicitly proven, provided the intent to conceal is evident.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO FABRIZIO nato a LANZO TORINESE il 17/02/1982 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 23 luglio 2020.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CATALANO Fabrizio.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta rinnovazione dibattimentale risulta manifestamente infondato posto che la documentazione fotografica richiesta non era idonea a superare le palesi risultanze delle intercettazioni telefoniche richiamate ed in particolare del progressivo 851 richiamato dalla stessa Corte d'appello. Risulta del resto da giurisprudenza costante di questa Corte la piena legittimità di una motivazione implicita qualora venga disattesa l'istanza di rinnovazione dibattimentale (v.
Sez. 3, Sent. n. 24294 del 07/04/2010 Rv. 247872; Sez. 6, Sent. n. 5782 del 18/12/2006 - dep. 12/02/2007 Rv. 236064; Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 Rv 213403) 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto tentativo di rilettura degli elementi in atti e comunque manifestamente infondato in considerazione della portata delle richiamate intercettazioni e del fatto che le dichiarazioni in esse contenute non necessitano di ulteriori riscontri (Sez. U, Sent. n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, Sebbar). Nessuno spazio residua fra l'altro in ordine a peraltro inesistenti travisamenti in presenza di una doppia pronuncia conforme. 3.3.
Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione della fattispecie in termini di incauto acquisto e la mancata motivazione in ordine alla omessa concessione dell'attenuante della fattispecie di minima risulta del tutto infondata. 3.3.1. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr.
Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914).3.3.2. Quanto invece all'ipotizzabilità di fattispecie attenuata, deve rilevarsi che l'oggetto della condotta, costituita da quattro pneumatici, non risulta avere valore trascurabile né in assoluto né in conseguenza di alcuna particolare situazione presente nel fascicolo processuale né sono aliunde desumibili elementi per comunque affermare la minima offensività dell'azione.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 5 aprile 2022 Il Consig