Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments on prescription, charge qualification, and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alberto De Leo inadmissible, confirming the lower court's judgment on attempted robbery. The appellant argued for prescription, a change in charge to snatching, and a mitigating circumstance of special minor damage, but the court found these claims manifestly unfounded based on the facts and procedural rules. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 157 cod. pen.; Art. 161 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically regarding prescription calculations based on maximum statutory penalties, the qualification of violent acts, and the absence of evidence for mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LEO ALBERTO nato a OMEGNA il 29/11/1964 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina tentata già pronunciata dal GIP del Tribunale di Verbania con sentenza 12 novembre 2014.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, DE LEO Alberto che ha depositato anche memoria via PEC ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado è manifestamente infondato. Deve premettersi che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo alla pena massima edittale stabilita per il reato tentato (Sez. 4, Sentenza n. 101 del 11/12/2015 Rv. 265578 - 01). A fronte di un tentativo di rapina consumato nell'aprile 2013, il termine massimo di prescrizione è di anni otto e mesi quattro (pari alla pena massima edittale stabilita per il reato tentato, pari ad anni sei e mesi otto aumentata di un quarto ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.) e nel caso di specie veniva a scadere nell'agosto 2021 e quindi in data successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta nel gennaio 2021.
Nemmeno può ritenersi intervenuta la prescrizione medio tempore in considerazione del fatto che il tempo necessario a prescrivere sensi dell'art. 157 cod. pen. risultava pari ad anni sei e mesi otto, inferiore al lasso di tempo intercorrente tra le pronunce di primo e secondo grado. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata qualificazione dei fatti in termini di furto con strappo, risulta manifestamente infondato posto che risultano palesi nelle dichiarazioni della persona offesa, oggetto di valutazioni lineari da parte dei giudici del merito, la presenza di strattonamenti e di lesioni anche se di minima entità a testimonianza di una violenza esercitata ai danni della persona. 3.3.
Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, risulta ulteriormente manifestamente infondata sia in difetto di un chiaro motivo di appello sul punto sia in relazione alla mancanza di qualsivoglia elemento presente in atti e addotto dalla difesa da cui desumere tale circostanza.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2022 Il Consigl ere es