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Ordinanza — n. 18169/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds and failure to raise them as appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18169/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding generic mitigating circumstances and the validity of a civil party filing made during the preliminary hearing. The court ruled that the appeal was inadmissible because the appellant had previously waived all appeal grounds except one, which was accepted, and the remaining complaints were not properly raised as distinct appellate arguments.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible de plano if the appellant has waived all grounds for appeal except one, which is accepted, and the remaining complaints were not properly deduced as specific appellate arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal waiver of grounds de plano declaration generic mitigating circumstances civil party filing procedural costs Cassation procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 599-bis c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTOLO ANTONIO nato a NAPOLI il 22/12/1979 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Alatamili~ihmiìélt:L~ udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi di ricorso; ritenuto che l'imputato Cutolo Antonio ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché nullità della costituzione di parte civile avvenuta in udienza preliminare; considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti, il primo ex lege (a seguito dell'intervenuta rinunzia a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello riguardante la determinazione, accolto con irrogazione della pena indicata dallo stesso imputato), il secondo perché neppure dedotto come motivo di appello; ritenuto che l'inammissibilità deve essere dichiarata con procedura de plano, e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio B ltrani ílfredo Mantovano DEPOSITATO I