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Ordinanza — n. 18168/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to improper grounds under Article 600 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18168/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Tufano inadmissible ex lege, ordering him to pay procedural costs and a fine. Tufano challenged a second-instance judgment regarding his acquittal and sentence, arguing a defect in the court's reasoning. The court rejected the appeal because the grounds raised were not permitted by law, requiring a de plano ruling without full examination.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 600-bis c.p.p.: An appeal must be based on grounds expressly provided by law; appeals based on non-permitted grounds are inadmissible and must be declared ex officio.

Parole chiave

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inadmissible appeal ex lege grounds procedural defect de plano ruling Cassazione ordinanza disdetta in periodo di prova rinuncia alla motivazione responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 600-bis c.p.p.
art. 599-bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO ROBERTO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 06/08/1981 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIeie~ige-e+4e-pe" udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso ; ritenuto che l'imputato Tufano Roberto ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ed alla pena su sua richiesta irrogatagli; considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, e che l'inammissibilità deve essere dichiarata con procedura de plano, e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani i Alfredo Mantovano ,AA DEPOSITATO IN CEILERIA Oggi, G 2022 I L Ci