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Ordinanza — n. 18166/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18166/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18166/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FENDERICO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 18/12/1982 MORRA GIACOMO nato a NAPOLI il 01/06/1994 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che gli imputati Fenderico Massimiliano e Morra Giacomo ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizi di motivazione, il primo, quanto alla pena conclusivamente irrogatagli, il secondo, quanto al mancato proscioglimento dal reato di cui all'art.337 cod. pen.; considerato che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi ex lege non consentiti, avendo il Fenderico conseguito l'irrogazione della pena che egli stesso aveva quantificato, ed il Morra rinunziato ad ogni motivo diverso da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio (ed attesa, peraltro, la genericità e la manifesta infondatezza dell'odierna doglianza); rilevato, pertanto, che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 599-bis c.p; Ordinanza — n. 18166/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis c.p.p., lamentando vizi di motivazione, il primo, quanto alla pena conclusivamente irrogatagli, il secondo, quanto al mancato proscioglimento dal reato di cui all'art.337 cod. pen.; considerato che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi ex lege non consentiti, avendo il Fenderico conseguito l'irrogazione della pena che egli stesso aveva quantificato, ed il Morra rinunziato ad ogni motivo diverso da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio (ed attesa, peraltro, la genericità e la manifesta infondatezza dell'odierna doglianza); rilevato, pertanto, che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità pubblica istigazione a delinquere minaccia nel diritto penale ragione di polizia agente di polizia reato di coazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FENDERICO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 18/12/1982 MORRA GIACOMO nato a NAPOLI il 01/06/1994 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che gli imputati Fenderico Massimiliano e Morra Giacomo ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizi di motivazione, il primo, quanto alla pena conclusivamente irrogatagli, il secondo, quanto al mancato proscioglimento dal reato di cui all'art.337 cod. pen.; considerato che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi ex lege non consentiti, avendo il Fenderico conseguito l'irrogazione della pena che egli stesso aveva quantificato, ed il Morra rinunziato ad ogni motivo diverso da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio (ed attesa, peraltro, la genericità e la manifesta infondatezza dell'odierna doglianza); rilevato, pertanto, che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consiglie e estensore Il Presidente Sergio eltrani i i2nIfredo Mantovano DEPOSITATO IN CANC L RIA ong/, O • M if 022 I