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Ordinanza — n. 18165/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the petitioner failed to sign the appeal with a qualified lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18165/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Tancredi Francesco inadmissible de plano. The petitioner argued for the review of the lower court's decision, but the court found that the appeal was not signed by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, Art. 613 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special lawyer register requirement de plano dismissal procedure procedural defect nullity court costs and fine motivi di cassazione censura formulata in modo carente cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANCREDI FRANCESCO nato a NAPOLI il 31/03/1971 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI..aba4a.amilei~44~goer+i -; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Tancredi Francesco; ritenuto che l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe; considerato che, ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., come modificati dalla I. n. 103 del 2017, i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Sergio eltrani AKredo Mantovano C Ai' DEPOSITATO IN CAN