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Ordinanza — n. 18164/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18164/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Accarino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Accarino challenged the lower court's sentencing calculation and denial of general mitigating circumstances, arguing they were incorrect. The court rejected these claims because they merely repeated the legal reasoning already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reproduce the legal arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments merits already decided court of cassation sentencing review motivi di cassazione censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARINO ANTONIO nato a NAPOLI il 28/01/1982 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Accarino Antonio; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motiVazione posta a base della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (pena base ed aumenti per la continuazione) e del diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consiglie e estensore Il Presidente Sergio eltraní AlfrTdo Mantovano C /9 J DEPOSITATO IN CA t\LLERIA cggi 0 6 M 02