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Ordinanza — n. 18163/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of non-sentencing grounds and generic unfounded complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18163/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Borrelli Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Borrelli challenged a second-instance judgment regarding the lack of acquittal and the legal qualification of the alleged offense, arguing for a substantive review. The court rejected these claims because the appellant had previously waived all grounds other than those related to sentencing, and the current complaints were deemed generic and manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant has waived all grounds other than those concerning the sanctioning treatment, and if the remaining complaints are generic and manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waiver of non-sentencing grounds generic unfounded complaints procedural costs award Cassazione ordinanza motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 599-bis c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRELLI GIUSEPPE nato a MASSA DI SOMMA il 04/10/2000 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Borrelli Giuseppe; ritenuto che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ed alla qualificazione giuridica del fatto contestato; considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi ex lege non consentiti, avendo l'interessato rinunziato ad ogni motivo diverso da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio (ed attesa, peraltro, la genericità e la manifesta infondatezza delle odierne doglianze); rilevato, pertanto, che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergicj Beltrani Alffedo Mantovano • C A) 4.71- cA,-- • • DEPOSITATO IN CANCE RiA • O 6 MA