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Ordinanza — n. 18158/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing merit court's already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18158/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Cappannelli Danilo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility for aggravated robbery, arguing errors in the reasoning. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, co. 1 c.p.p.: Appeals that merely reproduce the reasoning of the court of first instance without presenting new legal grounds are inadmissible as they fail to contribute to the clarification of legal issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal merely reproducing arguments court of cassation aggravated robbery procedural costs commisurazione della pena per rapina infrazione molto grave altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, co. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPANNELLI DANILO nato a ROMA il 17/06/1993 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Cappannelli Danilo; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di rapina aggravata ed altro ascritti all'imputato, non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergi4 Beltrani Alfredo Mantovano DEPOS!TATO !N CAN