Italian Court dismisses appeals as mere repetitions of already reviewed and rejected arguments by the trial judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by four defendants inadmissible. The defendants argued against the trial court's reasoning regarding the source of the complaint and the attribution of fraud charges. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments that had already been thoroughly examined and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.p.; Appeals that merely reproduce arguments already reviewed and rejected by the court of first instance are inadmissible as they lack new grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RINI FRANCESCO nato a TERMINI IMERESE il 26/09/1961 CASULA SALVATORE nato a LACONI il 30/03/1961 TRUDU PAOLO nato a NURAGUS il 19/01/1962 DE GIULIO VINCENZO nato a TORINO il 02/06/1971 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che gli imputati Casula Salvatore, De Giulio Vincenzo, Rini Francesco e Trudu Paolo contestano, il primo, la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta provenienza della querela da soggetto legittimato, della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di truffa ascrittogli, ed alla conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio; il secondo, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di truffa di cui ai capi 16), 18) e 20) ascrittigli; il terzo, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di truffa ascrittogli; il quarto, la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta provenienza della querela da soggetto legittimato, della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di truffa ascrittogli, ed alla conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio, considerato che i motivi di ricorso degli imputati non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito [si vedano, in particolare, pag. 12 ss. quanto alle doglianze del Casula; pag. 17 ss. quanto alle doglianze del De Giulio; pag. 10 quanto alle doglianze del Rini, con correzione di errore materiale riguardante l'indicazione del capo d'imputazione in ordine al quale l'imputato ha riportato condanna, capo 20), e non 26); pag. 12 ss. quanto alle doglianze del Trudu]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consiglier1e estensore Il Presidente Sergio eltrani, Incdfredo Mantovano DEPOSIT.t,TO