Ordinanza — n. 18155/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOUKHAMI HASSAN nato il 17/05/1985 MUSSO GRAZIA nato a ACIREALE il 11/12/1972 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i comuni motivi di ricorso degli imputati Toukhami Hassan e Musso Grazia, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod pen. loro ascritto non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano, in particolare, pag. 3 s.); rilevato, pertanto, che í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18155/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 633 e 639-bis cod pen. loro ascritto non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano, in particolare, pag. 3 s.); rilevato, pertanto, che í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOUKHAMI HASSAN nato il 17/05/1985 MUSSO GRAZIA nato a ACIREALE il 11/12/1972 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i comuni motivi di ricorso degli imputati Toukhami Hassan e Musso Grazia, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod pen. loro ascritto non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano, in particolare, pag. 3 s.); rilevato, pertanto, che í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente SergijJ Beltrani hlfredo Mantovano ( ( DEPOSITATO IN CA ERIA 0 6 MA 2