Italian court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing merits already reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Leuzzi Teresina inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility for fraud and the resulting sentence, arguing procedural errors. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible as they lack new grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEUZZI TERESINA nato a TORINO il 30/08/1974 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Leuzzi Teresina; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'imputata ed alla conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 s. quanto alla dichiarazione di responsabilità, e pag. 3 quanto al motivo residuo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergk Beltrani Alfr6do Mantovano ) N- t, JJj- DEPOSITATO IN CANCE , ; 1 itERIA 0.6 M 022 IL