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Ordinanza — n. 18153/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for merely reproducing already rejected arguments on liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18153/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Beridze Revaz and Cerini Fabio inadmissible. The appellants contested the court's finding of liability for aggravated attempted extortion and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that these arguments were merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the lower court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals repetitive arguments aggravated extortion mitigating circumstances court of cassation procedural dismissal sanctioned treatment traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERIDZE REVAZ nato il 05/07/1984 CERINI FABIO nato a TORINO il 17/05/1975 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i comuni motivi di ricorso degli imputati Beridze Revaz e Cerini Fabio, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di tentata estorsione aggravata loro ascritto e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (con diniego delle circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 ss. quanto alla dichiarazione di responsabilità e pag. 8 s. quanto ai residui motivi: la pena base risulta congruamente calcolata in relazione ai limiti edittali ed alla gravità dei fatti accertati); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Alfredo Mantovano !DEPOSITAT