Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for fraud, citing insufficient evidence and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Michael Aquila inadmissible, ordering him to pay civil costs and fines. The court found the appellant's arguments regarding the fraud charge and sentencing aggravating circumstances were merely repetitive of issues already correctly addressed by the lower court. Specifically, the court rejected claims about the reliability of the police report and the lack of mitigating factors due to insufficient justification of financial transfers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 61, comma 1, n. 7 c.p.: The Court of Cassazione holds that an appeal contesting the reasoning of a criminal judgment is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUILA MICHAEL nato a LECCO il 19/05/1991 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Aquila Michael; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all'imputato e quelli che contestano la motivazione posta a base della configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 s. quanto alla dichiarazione di responsabilità, ed, in particolare, all'attendibilità della p.o. ed ai riscontri documentali alle sue dichiarazioni, anche quanto alle intervenute erogazioni di denaro, che l'imputato non giustifica diversamente; pag. 5 quanto alle residue statuizioni in contestazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, ed al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna l'imputato alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili Barachetti Gilberto, Barachetti Antonella e Cattaneo Angela, che si liquidano complessivamente in euro cinquemilaseicentosedici, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio eltrani Alfredo Mantovano C^ A • DEPOSITATO IN CAN LENA oggi. --