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Ordinanza — n. 18150/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals as inadmissible for being repetitive or challenging discretionary provisional damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18150/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Grisafi and Immesi inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued against the factual basis for their fraud convictions and the denial of general mitigating circumstances, but the Court found these arguments merely repetitive of issues already properly addressed by the lower court. Additionally, the appeal regarding the discretionary decision on provisional damages was rejected as non-impugnable in cassation, while the prescription defense was deemed unfounded because it relied on the wrong date for the judgment's deposit.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already decided by the lower court are inadmissible, and challenges to discretionary decisions on provisional damages or prescription based on incorrect dates are rejected.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments discretionary damages prescription defense Cassation procedure censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali termine suppletorio di grazia

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005
217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008
231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRISAFI FRANCESCO nato a PALERMO il 08/06/1984 IMMESI ATTILIO nato a PALERMO il 29/12/1962 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso dell'imputato Immesi Attilio e dell'imputato Grisafi Francesco, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di truffa ascritti loro e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio (con diniego delle circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 s. quanto ai motivi dell'Immesi e pag. 3 quanto ai motivi del Grisafi); ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso del Grisafi che contesta la correttezza della statuizione in punto di concessione di una provvisionale non è consentito in sede di legittimità (si veda, nell'ambito di un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02, per la quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento); ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso del Grisafi che invoca la prescrizione del reato intervenuta prima del deposito della motivazione della sentenza impugnata, ma dopo la deliberazione del dispositivo, è manifestamente infondato, poiché, ai fini de quibus, si ha riguardo alla data di deposito del dispositivo; considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità dei ricorsi, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente /Alfredo Mantovano Sergio Beltrei ,- ._n)1j3 3-1 y , DE