Ordinanza — n. 18149/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICALA PAOLA nato a TORINO il 24/07/1975 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cicala Paola; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della valutazione riguardante l'accertamento di una pluralità di reati della stessa specie, unificati dal vincolo della continuazione, in luogo che di un unico reato, non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18149/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICALA PAOLA nato a TORINO il 24/07/1975 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cicala Paola; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della valutazione riguardante l'accertamento di una pluralità di reati della stessa specie, unificati dal vincolo della continuazione, in luogo che di un unico reato, non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Sergio Beltrani f4lfredo Mantovano C DEPOSITATO IN CANCE 'ARIA I ggi, 06 MAt 21'2 Q )5