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Ordinanza — n. 18148/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely reproducible of merit court's already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18148/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Zarpellon Rosella inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction's reasoning regarding mitigating circumstances and recidivism, arguing the lower court erred in its assessment. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already examined by the court of first instance are inadmissible as they lack new grounds for review.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Admissibility of Appeal Merely Reproducible Arguments Supreme Court Review Procedural Costs Recidivism Assessment Mitigating Circumstances condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARPELLON ROSELLA nato a GALLARATE il 04/09/1959 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Zarpellon Rosella; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della conclusiva determinazione della pena, del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della mancata esclusione della recidiva non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio BeltrRni Alfredo Mantovano DEPOSITATO CANCE