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Ordinanza — n. 18147/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18147/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18147/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTA SABATINO nato a FELITTO il 18/11/1957 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Trotta Sabatino; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di concorso in rapina aggravata ed altro e della qualificazione giuridica dei fatti accertati, e quelli che contestano la motivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 15 ss. e 17 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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art. 114 c.p; Ordinanza — n. 18147/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 114 c.p. e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 15 ss. e 17 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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concorso proprio partecipazione al reato favoreggiamento contravvenzione bagatellare riesame dell'entità pena scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 114 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTA SABATINO nato a FELITTO il 18/11/1957 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Trotta Sabatino; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di concorso in rapina aggravata ed altro e della qualificazione giuridica dei fatti accertati, e quelli che contestano la motivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 15 ss. e 17 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Sergio eltrani. Alfredo Mantovano Ci` P Di.:-.7;o3irA.To IN CANC