Cassation appeals dismissed as inadmissible for being merely repetitive of lower court rulings on timeliness and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Suares Valdes and La Porta Enzo inadmissible. The appellants argued against the lower court's assessment of the complaint's timeliness and the denial of a mitigating circumstance under Article 114 of the Penal Code. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible, and the court cannot declare extinction of crimes by prescription in such circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SUARES VALDES nato il 11/06/1974 LA PORTA ENZO nato a TORINO il 21/07/1979 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso dell'imputato Suares Valdes Rashman, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della valutazione di tempestività della querela e del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., e dell'imputato La Porta Enzo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 7 quanto ai motivi del Suares Valdes e pag. 9 quanto al motivo del La Porta); considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità dei ricorsi, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Sergio leltrani Alfredo Mantovano r r. -0 IN CANC LER