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Ordinanza — n. 18145/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18145/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18145/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILAUONI ILASS nato il 14/05/1996 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Ilauoni Ilass; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della qualificazione giuridica come rapina del fatto accertato non è consentito perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, e quello che contesta la motivazione posta a base della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18145/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina infrazione qualificata punibilità sanzioni penali violenza carnale qualificata reati qualificati contro gli stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILAUONI ILASS nato il 14/05/1996 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Ilauoni Ilass; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della qualificazione giuridica come rapina del fatto accertato non è consentito perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, e quello che contesta la motivazione posta a base della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Alfredo Mantovano Cr A DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogei, Q