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Ordinanza — n. 18144/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal arguing fraud motive is inadmissible in final review stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18144/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Maria Scazzeri's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's characterization of her actions as fraud, but the court rejected this as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge. Consequently, the final judgment upholding the fraud declaration stands without modification.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Arguments challenging the factual basis of a criminal charge in the final review stage are inadmissible if they merely reproduce issues already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Final Review Stage Inadmissible Appeal Fraud Charge Repetitive Arguments Court Costs Supreme Court abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAZZERI MARIA nato a BRINDISI il 17/01/1963 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Scazzeri Maria; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, ascritto all'imputata, non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Se rg i Be Can i Alfredo Mantovano ) DEPOSITATO IN CANCELLERIA Qgqi, O 6 M IL C