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Ordinanza — n. 18141/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal arguing merit court's sentencing increase reasoning was insufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18141/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Medina Gianluca inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for the sentencing increase, but the court found this argument merely repetitive of issues already properly addressed by the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal challenging the reasoning of a sentencing increase is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Increase Meritorious Review Cassazione Roma motivi di cassazione maggiorazione dissuasiva riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDINA GIANLUCA nato a VERCELLI il 27/04/1973 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE. APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Medina Gianluca; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione degli aumenti per la continuazione non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigl re estensore Il Presidente Sergio Beltr<3ni Alf edo Mantovano C r „ DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi O , 6 M