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Ordinanza — n. 18140/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal arguing that challenging sentencing motivation is inadmissible in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18140/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Novarese Toshco Iliev inadmissible. The appellant contested the court's reasoning regarding criminal liability under Article 55, paragraph 9, of D.Lgs. 231/2007. The court ruled that such arguments merely reproduce issues already thoroughly examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007: Arguments challenging the correctness of the court's motivation in sentencing are inadmissible in cassation proceedings if they merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal liability corporate offenses sentencing motivation cassation admissibility D.Lgs 231/2007 legal reasoning procedural bar motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231 del 2007
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVARESE TOSHCO ILIEV nato il 10/03/1992 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Novarese Toshco Iliev; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231 del 2007, ascritti all'imputato, non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere ?,stensore Il Presidente Sergio Bel ani Alfredo Mantovano c^p DEPOSITATO IN CAN ERIA oggi, 0 6