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Ordinanza — n. 18139/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided criticism points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18139/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Titone Nicolò inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's denial of non-prosecution and mitigating circumstances, arguing the reasoning was flawed. The court rejected these claims because they were merely repetitive of criticisms already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 91, Art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.: An appeal arguing that the first-instance court's reasoning on non-prosecution and mitigating circumstances is incorrect is inadmissible if it merely reproduces points of criticism already adequately examined and rejected by the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments non-prosecution denial mitigating circumstances merits court reasoning court costs fine Cassazione procedure punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 91 cod. pen.
Art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TITONE NICOLO nato a MARSALA il 03/09/1970 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Titone Nicolò; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 91 e 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non sono consentiti perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigli e estensore Il Presidente Sergio eltrapi Alfredo Mantovano DEPOSITATO IN CAN, A ELLE% oggl, __ _ _O 6 CAN MA er•