Italian Court dismisses appeals against criminal sentences for excessive punishment and lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by four defendants inadmissible, rejecting arguments regarding excessive sentencing and lack of reasoning. The court ruled that the first and third appellants sought relief for excessive punishment, while the second claimed a failure to acquit, and the fourth challenged the penalty's legality. The decision held these grounds were not permitted by law or were manifestly unfounded, as the imposed penalties aligned with statutory limits at the time of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments must be based on specific statutory grounds; requests for excessive punishment or lack of reasoning are inadmissible unless they fall within the narrow exceptions provided by law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VINCI ANTONINO nato a CATANIA il 10/11/1999 PIACENTE DAVIDE JUNIOR nato a CATANIA il 23/08/1987 PLATANIA STEFANO nato a CATANIA il 15/12/1997 CICI MARIO nato a CATANIA il 05/06/1993 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che gli imputati Vinci Antonino, Piacente Davide jr. e Platania Stefano ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando (il primo ed il terzo) eccessività della pena, ed il secondo vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento; considerato che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi ex lege non consentiti; ritenuto che l'imputato Cici Mario ricorre lamentando l'illegalità della pena; considerato che il ricorso è inammissibile, perché presentato per un motivo manifestamente infondato, perché la pena irrogata all'imputato (tra l'altro, su sua richiesta), in misura leggermente superiore al limite edittale minimo, era del tutto in linea con i limiti edittali vigenti all'epoca di commissione del fatto rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani (Alfredo Mantovano (p ) 7 DEPOSITATO LE