Ordinanza — n. 18136/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDINI MAURIZIO nato a PIOSSASCO il 08/08/1968 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Castaldini Maurizio; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231 del 2007 ascritto all'imputato non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, o comunque meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 55, comma 9, d. Igs. n. 231 del 2007 ascritto all'imputato non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, o comunque meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTALDINI MAURIZIO nato a PIOSSASCO il 08/08/1968 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Castaldini Maurizio; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231 del 2007 ascritto all'imputato non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, o comunque meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Sergio eltrpi (, Alfredo Mantovano \ DEPOSITATO IN CAN* ERJA 1 oggi, _ 0 6 1 2