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Ordinanza — n. 18135/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints not allowed in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Antonio Tramaglino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for the crime of receiving stolen goods, arguing the reasoning was incorrect. The court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances rather than legal arguments, which are not permitted in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are limited to legal errors; mere complaints about factual findings or insufficient reasoning constitute inadmissible grievances.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Admissibility Factual Grievances Receiving Stolen Goods Procedural Costs Legal Error Requirement Appeal Limitations motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMAGLINO ANTONIO nato a NAPOLI il 02/12/1970 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tramaglino Antonio; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'imputato non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, e comunque meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio eltreni Alfrèdo Mantovano DEPOSITATO IN CANCELL