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Ordinanza — n. 18134/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for arguing on facts already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Corso Franco inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court ruled that arguments challenging the lower court's reasoning on fraud and misappropriation, as well as those regarding mitigating circumstances, were merely reiterations of issues already properly examined and rejected by the appellate judge. Furthermore, the request to contest the provisional compensation decision was barred because such discretionary rulings cannot be challenged via cassation, and the claim regarding prescription extinction was dismissed since the inadmissibility of the appeal precluded any further legal review.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Arguments challenging the correctness of the lower court's reasoning on facts and law are inadmissible in cassation if they merely reproduce profiles already adequately examined and rejected by the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of facts cassation review limits provisional compensation prescription extinction pagamento provvisorio esecuzione provvisoria abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005
217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008
231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019
1 s.); ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della statuizione in punto di concessione di una provvisionale non è consentito in sede di legittimità (si veda, nell'ambito di un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSO FRANCO nato a ROMA il 17/11/1962 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Corso Franco; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di truffa ed appropriazione indebita ascritti all'imputato, e gli ulteriori motivi, inerenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al bilanciamento tra circostanze eterogenee concorrenti non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1 s.); ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della statuizione in punto di concessione di una provvisionale non è consentito in sede di legittimità (si veda, nell'ambito di un consolidato orientamento di questa Corte, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02, per la quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento); considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Sergicj Beltrani Alfredo Mantovano DEPOSITATO !N CAN