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Ordinanza — n. 18133/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing merit court's reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18133/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Saltos Gutierrez Nery Enrique inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a specific mitigating circumstance regarding the minor nature of the crime, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this because the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge, which is not permitted in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; Art. 364, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces the reasoning of the court of first instance regarding the assessment of mitigating circumstances, as such arguments must be exhaustively examined at the trial level.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mitigating circumstances assessment reproductive appeal arguments criminal procedure law appellate court reasoning accertamento dell'ammontare del danno danno patrimoniale circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 364, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L.
Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale
217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli
231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALTOS GUTIERREZ NERY ENRIQUE nato il 16/09/1989 avverso la sentenza del 27/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Saltos Gutierrez Nery Enrique; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, correttamente conformandosi all'orientamento per il quale, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso - non ricorrente nella specie - in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto: cfr., da ultimo, Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673); considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergi Beltrani !Alfredo Mantovano CP!' )2,L DEPOSITATO IN CANC t