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Ordinanza — n. 18131/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new grounds on appeal and prescription issues barred at this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Marcello Ciurleo's appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the correctness of the fraud conviction's reasoning and the denial of generic mitigating circumstances. The Court held that these points were merely reproduced from the lower court's decision without new legal analysis. Furthermore, the claim of prescription was barred because the inadmissibility of the appeal prevents the Court from examining causes of non-punishability under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine causes of non-punishability such as prescription when an appeal is declared inadmissible, as the lack of a valid relationship of appeal precludes the detection and declaration of such grounds.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal prescription of criminal offense new grounds on appeal mitigating circumstances Code of Criminal Procedure attenuazione della pena abbandono del procedimento per truffa maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005
217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008
231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURLEO MARCELLO nato a ROMA il 19/09/1963 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Ciurleo Marcello; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa non è consentito perché dedotto solo in sede di legittimità, e quello che contesta la motivazione posta a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1 s.); considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Sergio Beltrani A redo Mantovano its2 DEPOSITATO IN CAN LENA h 022