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Ordinanza — n. 18130/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming continuous crime due to mafia association, citing lack of factual connection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18130/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim that his crimes constituted a continuous offense under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued that his participation in a mafia association extended to the 1993 weapons offenses in Turin, but the lower court found no factual link between the mafia group and the specific acts in Turin. The court ruled that the applicant's assertions were merely general assertions about mafia behavior without evidence connecting the specific conduct to the alleged association at the time of the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 416-bis c.p.: The requirement for a continuous crime demands a specific factual connection between the acts and the criminal organization, which cannot be satisfied by general assertions about the organization's typical behavior.

Parole chiave

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continuous crime mafia association Article 671 Article 416-bis inadmissible appeal factual connection Cassation ruling violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava l'istanza nell'interesse di Nicola Pignatelli, volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod.
Art. 416-bis c.p.
Le doglianze mosse nel ricorso affermano che tale sodalizio, avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava l'istanza nell'interesse di Nicola Pignatelli, volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI NICOLA nato a SIDERNO il 09/08/1971 avverso l'ordinanza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava l'istanza nell'interesse di Nicola Pignatelli, volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione alle pene irrogategli per i reati di detenzione illegale di armi e munizioni commessi a Torino il 28 ottobre 1993 (giudicati con sentenza irrevocabile il 15 novembre 1994) e per quello di partecipazione a un associazione mafiosa operante nel territorio di Gioiosa ionica, a partire da epoca successiva e prossima al luglio 1993 fino al maggio 2020 (giudicato con sentenza irrevocabile il 25 aprile 2019).

2. Propone ricorso per cassazione Nicola Pignatelli, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.

3. La motivazione adottata dà appropriatamente conto delle ragioni del rigetto dell'istanza, svolgendo apprezzamenti fondati in particolare sulla constatazione della distanza dei luoghi dei fatti e delle partecipazione a quelli relativi alla violazione della disciplina sulle armi - finalizzata alla commissione di una condotta estorsiva - di soggetti estranei al sodalizio mafioso considerato nell'altro procedimento. Le doglianze mosse nel ricorso affermano che tale sodalizio, avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., sarebbe stato costituito nei primi mesi del 1993 e avrebbe operato anche in Piemonte, come accertato in altri procedimenti.

Prospettazioni, queste, che comunque non solo trascurano i rilievi che hanno attribuito significato all'estraneità dei correi nei fatti di Torino all'associazione mafiosa, ma anche non rappresentano in forza di quali indicazioni il ricorrente dovrebbe avere ideato la specifica condotta di Torino già al momento della sua adesione al clan calabrese. Pertanto, ciò che si sostiene, in termini largamente assertivi e rivalutativi, è semplicemente la riconducibilità dei fatti avvenuti a Torino al generico programma che tipicamente caratterizza l'associazione mafiosa armata.

Condizione, questa, ben diversa da quella richiesta ai fini della continuazione. Si tratta, quindi, di censure prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in i considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presid oberto Binenti 4 onica 11.jA' DEPOSITATO IN CANCEL