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Ordinanza — n. 18129/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18129/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18129/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ES SALEHY SALAH nato il 17/12/1996 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINO_clata_a_v_viso--alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; t Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato Es Salehy Salah. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18129/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rappresentanza valida allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria grave deficienza del procedimento all'estero divieto di rappresentanza dell'avvocato violazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ES SALEHY SALAH nato il 17/12/1996 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINO_clata_a_v_viso--alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato Es Salehy Salah. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia invece sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La suddetta impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022. Il Consigliere relatore Il Presidente (Roberto Binenti Monica \ U,CA.,C)Ct DEPOSITATO IN CA CEILERIA gi, _116_14 t);'