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Ordinanza — n. 18127/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to serious juvenile pornography conviction requiring intramural observation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of probation for the convicted individual. The defendant argued for further investigations, but the court noted that the denial was based on the necessity of intramural observation following a serious 2020 juvenile pornography conviction. The court found the appeal's arguments insufficient to demonstrate legal vices, emphasizing the need for accurate prognostic assessment before granting probation.

Regesto Legislator

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Art. 640-bis c.p.p.; Art. 176 c.p.: The court established that probation measures require a serious intramural observation of the personality, particularly when the conviction involves serious crimes like juvenile pornography, rendering further investigations without confrontation with such evaluations inadmissible.

Parole chiave

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probation denial intramural observation juvenile pornography Cassation appeal inadmissible appeal probation service personality assessment pornografia infantile

Disposizioni normative citate

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Art. 640-bis c.p.p.
Art. 176 c.p.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINI UMBERTO nato a COSENZA il 12/06/1972 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di ammissione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'interesse di Umberto Paladini, in relazione all'esecuzione della pena riportata in un provvedimento di cumulo del 30 gennaio 2020.

2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazioni di legge.

3. La motivazione del provvedimento impugnato, dopo avere dato atto che non era stata allegata documentazione a sostegno di quanto prospettato circa la possibile attività lavorativa, mostra di fondare la decisione di rigetto sulla necessità di una seria osservazione inframuraria della personalità del ricorrente, in considerazione del grave reato di pornografia minorile commesso nel 2020, per il quale lo stesso era stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione. All'apprezzamento di tale dato si ricollega il motivato giudizio di merito .

Le doglianze mosse nel ricorso lamentano l'assenza di altre appropriate indagini senza confrontarsi con il genere di valutazioni intervenute su fatti ricadenti nel 2020. I rilievi difensivi, per altro verso, non considerano che non è stata ritenuta ostativa la custodia cautelare applicata per tali fatti. E' stato invece il loro apprezzamento, secondo le verifiche intervenute, che ha portato a pertinenti valutazioni, rapportare al tipo di condotta, in ordine all'impossibilità dell'ammissione all'affidamento in prova, prima dell'accurato esame inframurario ai fini di un'adeguata prognosi in ordine al buon esito della misura.

Si tratta, quindi, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Presidente Monica ni fluct.) DEPOSITATO IN CANC ERIK oggi