Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature and failure to state grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was signed solely by the interested party without a registered defense attorney. Furthermore, the appeal failed to specify the factual and legal grounds required by law. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible under the relevant procedural articles and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if not signed by a defense attorney registered in the special roll and if it fails to indicate the specific grounds of fact and law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUADARELLA VINCENZO nato a SIRACUSA il 01/07/1958 avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIciarsLav-~-alte_padi; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe è stato sottoscritto esclusivamente dall'interessato Vincenzo Quadarella. Tale non contiene i motivi, rinviando la 'oh proposizione ad ricorso del difensore che non risulta pervenuto. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., l'impugnazione deve indicare, anche in tal caso a pena di inammissibilità, le specifiche ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda. Entrambi i requisiti di cui sopra nella specie sono mancanti. L'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1 lett.
a) e lett. b), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa e le ragioni che hanno indotto l'interessato a proporre l'atto privo di motivi, della somma determinata in euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere relatore Il Presidente Rob' Binenti Monica B ACCALY C '' DEPOSITATO IN CA CELLERIA O 6 2022 Og