Ordinanza — n. 18124/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., propone ricorso per cassazione Antonio Cocci, tramite il proprio difensore muovendo doglianze che lamentano violazione di legge e vizi della motivazione esclusivamente in punto di determinazione della pena 2. Tali doglianze, non riguardando la legalità della pena, non rientrano fra quelle che, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen, possono dedursi con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18124/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e seguenti cod. proc. pen., propone ricorso per cassazione Antonio Cocci, tramite il proprio difensore muovendo doglianze che lamentano violazione di legge e vizi della motivazione esclusivamente in punto di determinazione della pena 2. Tali doglianze, non riguardando la legalità della pena, non rientrano fra quelle che, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen, possono dedursi con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCI ANTONIO nato a NAPOLI il 01/10/1984 avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI--drate--avviso-~rti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; 77.1
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., propone ricorso per cassazione Antonio Cocci, tramite il proprio difensore muovendo doglianze che lamentano violazione di legge e vizi della motivazione esclusivamente in punto di determinazione della pena 2. Tali doglianze, non riguardando la legalità della pena, non rientrano fra quelle che, ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen, possono dedursi con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente (-- e: e -do Binenti Monica Boni DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL arry --0_6_111 2