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Ordinanza — n. 18123/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific proof of procedural vices. The court rejected the request to apply the crime of continued offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Seat Muharem inadmissible. The appellant challenged the lower court's refusal to apply the crime of continued offense, arguing violations of law and defects in reasoning. The court found the appellant's complaints to be generic assertions that failed to demonstrate any actual procedural vices or alternative interpretations of the indicators used by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely generic assertions that fail to demonstrate specific procedural vices or alternative interpretations of the facts and law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility crime of continued offense generic complaints procedural vices procedural defects demonstration criminal procedure code art 360 reiterazione di reati penali reato continuato abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAREM SEAT nato a AVERSA il 18/08/1984 avverso l'ordinanza del 28/12/2020 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Marsala rigettava l'istanza nell'interesse di Seat Muharem, volta a ottenere l'applicazione, ex art.671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione alle pene irrogategli per i reati di furto, separatamente giudicati, con sentenze irrevocabili il 29 marzo 2011, il 13 luglio 2015, il 20 novembre 2019 e il 31 gennaio 2020.

2. Propone ricorso per cassazione Seat Muharem, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.

3. La motivazione adottata dà appropriatamente conto delle ragioni del rigetto dell'istanza, svolgendo apprezzamenti che tratteggiano la mera serialità delle condotte, come risultate ogni volta ideate ed eseguite a notevole distanza di tempo e in luogo diversi. Le doglianze mosse oppongono a ciò generiche asserzioni che evocano apprezzamenti alternativi dei medesimi indicatori. Si tratta, quindi, di censure prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente I Roberto Binenti Monica Bo DEPOSITATO IN CANCE oggi •