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Ordinanza — n. 18121/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; temporal gap between drug offenses precludes conviction for continued crime under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18121/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to apply the crime of continued offense. The defendant argued for a combined conviction for drug trafficking, but the court found the significant time gap between the two incidents (December 2017 and April 2019) was the dominant factor preventing such a classification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: A substantial temporal interval between distinct criminal acts constitutes a decisive indicator that the offenses are separate, thereby precluding the legal characterization of a continued crime.

Parole chiave

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crime of continued offense drug trafficking offenses temporal gap analysis Cassation inadmissibility Italian criminal procedure criminalità persistente recidiva nell'infrazione doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza nell'interesse diinostra Atencia Darwin Emiliano, volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
pen., della disciplina del reato continuato, in relazione alle pene irrogate al predetto per reati di cui all'art. 73, d.P.R.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza nell'interesse diinostra Atencia Darwin Emiliano, volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione alle pene irrogate al predetto per reati di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HINOSTROZA ATENCIA DARWIN EMILIANO nato il 07/09/1982 avverso l'ordinanza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza nell'interesse diinostra Atencia Darwin Emiliano, volta a ottenere l'applicazione, ex art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato, in relazione alle pene irrogate al predetto per reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, separatamente giudicati con sentenze divenute irrevocabili rispettivamente in data 8 gennaio 2019 e in data 8 settembre 2020.

2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.

3. La motivazione adottata ha appropriatamente spiegato che trattandosi di episodi di spaccio di stupefacenti uno commesso il 27 dicembre 2017 e l'altro commesso il 28 aprile 2019, il dato cronologico, costituito da un così estesa distanza temporale, costituiva un indicatore prevalente su ogni altro. Le censure mosse nel ricorso si oppongono a tali pertinenti apprezzamenti, continuando a citare semplicemente l'avvenuta commissione dei reati in materia di droga nella città di Roma, ossia elementi concretamente privi di ogni specificità indicativa. La difesa cita, inoltre, una detenzione sopraggiunta per il primo reato che semmai costituisce un elemento nel senso di una frattura rispetto ai momenti ideativi quanto alla consumazione dello stesso genere di reati di spaccio. Si tratta, dunque, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunziati.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore RoOerto Binenti DEPOSITATO IN CANCELLE