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Ordinanza — n. 18120/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely a re-evaluation of factual distance between crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Franco Valente inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Valente argued that seven separate convictions should be treated as a continued offense based on the temporal proximity and homogeneity of his criminal acts. The court rejected this, ruling that the lower court's assessment of the time gaps between crimes was a valid exercise of judicial discretion and not subject to re-evaluation on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging a judgment on the ground that the court failed to recognize a continued offense is inadmissible if the challenge consists solely in re-evaluating the factual distance between crimes, which falls within the lower court's discretionary power.

Parole chiave

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continued offense judicial discretion factual distance inadmissible appeal re-evaluation of facts reato continuato reiterazione di reati penali mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE FRANCO nato a ROMA il 17/02/1958 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; o

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza nell'interesse di Franco Valente, volta a ottenere l'applicazione, ex art.671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene irrogategli per i reati giudicati con sette sentenze divenute irrevocabili, tutte inserite in un provvedimento di cumulo emesso in data 2 marzo 2021.

2. Propone ricorso per cassazione Franco Valente, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione. Il ricorso inserisce le sentenze di cui sopra in tre gruppi, rilevando che per ciascuno gruppo avrebbe dovuto riconoscersi separatamente la continuazione, in considerazione dell'omogeneità delle condotte e della loro consumazione in un ristretto contesto temporale. Tali prospettazioni e l'enunciazione dei principi che le accompagnano non hanno alcuna attitudine a smentire le contrarie spiegazioni e conclusioni di merito, poiché introducono solamente diversi apprezzamenti valutativi in ordine alla distanza fra certi fatti, comunque di mesi, senza il dovuto confronto con il percorso motivazionale che, valutando le concrete modalità delle condotte, ha riconosciuto l'estemporaneità di tutte le decisioni intervenute, ricollegandole alla sola persistenza dei medesimi istinti a delinquere manifestati attraverso sperimentati comportamenti divenuti nel tempo seriali.

Si tratta, dunque, di rilievi tutti inammissibili in quanto meramente rivalutativi.

3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il sigliere estensore Il Presidente n R ber o B nenti Monica DEPOSITATO IN CANCEL.f1A ogg,