Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive grounds regarding necessity defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Franco Domenico inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for the crime under Article 75 of Legislative Decree 159/2011, citing a lack of logical motivation. The court rejected these arguments as they merely repeated defenses already thoroughly refuted in the appealed judgment without presenting new evidence or legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely a repetition of arguments already refuted in the contested judgment or lack the requisite substantive quality to demonstrate a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO DOMENICO nato a BARI il 03/12/1987 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava quella di primo grado, con la quale Domenico Franco era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata recidiva.
2. Propone ricorso per cassazione Domenico Franco, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, mancanza e illogicità della motivazione.
3. Le doglianze mosse ripropongono rilievi in ordine all'esclusione della scriminante dello stato di necessità già adeguatamente confutati nella motivazione della sentenza impugnata (pagg. 5 e 6), tramite ampie spiegazione a smentita di labiali e elusive asserzioni. Spiegazioni di cui il ricorso neppure mostra di tenere conto nella loro interezza. Si tratta, dunque, di censure tutte prive di attitudine a dimostrare i vizi denunciabili in questa sede di legittimità.
4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente (7- oLero Binenti 71,/ua) Monica DEPOSITATO IN CA CELLERJA