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Ordinanza — n. 18118/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; court found reading of judgment satisfied statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural tardiness, rejecting the appellant's claim that the reading of the judgment's reasoning was missing. The court noted that the trial record explicitly confirmed the president read the judgment with its concurrent reasoning, fulfilling the statutory requirement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 545, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 546 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if filed after the statutory deadline, even if the appellant argues the reading of the judgment's reasoning was not performed, as the trial record must demonstrate compliance with the mandatory reading procedure.

Parole chiave

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procedural tardiness appeal inadmissibility judgment reading concurrent reasoning court of cassation procedural requirements monetary fine allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 545, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
art. 545, comma 2 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO MASSIMO nato a NAPOLI il 11/06/1975 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile, per tardività, l'appello nell'interesse di Massimo Gallo avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 12 dicembre 2019.

2. Propone ricorso per cassazione Massimo Gallo, a mezzo del proprio difensore, denunziando violazione e falsa applicazione di disposizioni processuali, in forza di rilievi che negano con riguardo alla sentenza di primo grado fossero applicabili i termini di impugnazione operanti in caso di motivazione contestuale, stante l'assenza della documentazione della lettura della motivazione in udienza.

3. Le tesi così sostenute si pongono in palese contrasto con il testo del verbale dell'udienza in cui è stata pronunziata la sentenza di primo grado, ove si legge che "il presidente dà lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale", dandosi pertanto atto dell'adempimento previsto dall'art. 545, comma 2 cod. proc. pen., consistente nella lettura del dispositivo e poi della contestuale motivazione redatta, quale parte dell'unico testo cui si fa riferimento.

4. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente , oberì i Moaz DEPOSITATO IN CANCE