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Ordinanza — n. 18117/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against revocation of home detention due to procedural errors in the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18117/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision to revoke his home detention was flawed due to procedural errors and a lack of proper consideration of his overall conduct. The court rejected these claims, ruling that the lower court's reasoning was appropriate and correctly identified the appellant's failure to comply with detention conditions as the basis for revoking the measure.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 10, cod. proc. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible when the alleged procedural errors or lack of motivation do not affect the core of the decision, which remains based on a proper assessment of the conditions for alternative measures.

Parole chiave

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cassation appeal home detention revocation procedural errors inadmissible appeal detention conditions court costs penal procedure code proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
Lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, rilevando che è stata disposta nei confronti del predetto la revoca degli arresti domiciliari esecutivi di cui all'art. 656, comma 10, cod.
Art. 366, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIAPIA DANIELE nato a NAPOLI il 08/12/1976 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli indicato in epigrafe propone ricorso per cassazione Daniele Mangiapia (condannato con fine pena 28 novembre 2021), a mezzo del difensore. Lamenta violazione di legge e vizi della motivazione, rilevando che è stata disposta nei confronti del predetto la revoca degli arresti domiciliari esecutivi di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., sulla base di una motivazione solo apparente, contenente erronei riferimenti processuali, ricopiativa di altro provvedimento e priva della dovuta considerazione del comportamento complessivo tenuto dal condannato.

2. Tali rilievi, nel rappresentare errori d'impostazione e di riferimenti a istituti, non intaccano minimamente il nucleo fondante della decisione, quale si desume da una motivazione non apparente ma appropriata, poiché illustra nel complesso l'assenza delle condizioni minime per la prosecuzione della detenzione fuori dal carcere e dunque per l'ammissione alle misure alternative, a fronte dell'esaustivo apprezzamento dell'incapacità contenitiva delle relative prescrizioni, come dimostrato dall'evasione di Mangiapia mentre si trovava agli arresti domiciliari, seguita dall'arresto in flagranza e la condanna in primo grado.

3. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Roherto Binenti Monica 13O ple24: DEPOSITATO IN CANC • O 6 MAG