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Ordinanza — n. 18116/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds challenging the court's reasoning on parole eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant a parole advance permission, arguing the reasoning was flawed. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly distinguished between the unproven requirement for cooperation and the established facts regarding the appellant's continued links to organized crime and lack of critical reflection during imprisonment.

Regesto Legislator

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Art. 605-bis c.p.p.; Art. 605-ter c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal against a parole decision is inadmissible if the appellant fails to provide specific grounds demonstrating vices in the lower court's reasoning, particularly when the court has properly distinguished between preliminary conditions and the factual assessment of current criminal ties.

Parole chiave

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parole advance permission organized crime links inadmissible appeal vices of motivation Cassa delle ammende criminality organization cooperation requirement crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 605-bis c.p.p.
Art. 605-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ARCANGELO GENNARO nato a TARANTO il 24/03/1969 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze, rigettava il reclamo proposto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva dichiarato inammissibile la richiesta di concessione di un permesso premio avanzata da Gennaro D'Arcangelo, sottoposto all'esecuzione della pena dell'ergastolo in forza di un cumulo di diverse condanne comprendenti fatti di criminalità organizzata di tipo mafioso.

2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, vizi della motivazione.

3. Diversamente da quanto rilevato nel ricorso, la motivazione del provvedimento impugnato ha correttamente spiegato come i precedenti provvedimenti ancor citati in questa sede dalla difesa non potessero rilevare per ritenere i presupposti del beneficio, riguardando il profilo preliminare della collaborazione inesigibile, ma non quello della necessaria acquisizione di elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Per il resto, la difesa, con riguardo a quest'ultimo aspetto, continua a opporre generiche affermazioni alle motivate considerazioni di merito che hanno appropriatamente apprezzato i plausibili punti di contatto con la criminalità organizzata, a mezzo dei familiari (e in particolare del figlio Cosimo), unitamente a quanto desumibile dall'assenza di segnali di rivisitazioni critiche durante la lunga detenzione a fronte degli omicidi commessi.

Si tratta, dunque, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi della motivazione che possono essere denunciati in questa sede di legittimità.

4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Presidente DEPOSI ATO IN CANI 14 LERIA 2 2ggf,