Cassation court dismisses appeal against detention-at-home rejection due to lack of admissibility regarding merit-based censure. The court ruled the lower court's reasoning was sound and the appeal inadmissible. The decision emphasizes that the appellant's criminal conduct and lack of resources justified the rejection. The court found the appeal's arguments to be irrelevant and without merit. The final outcome was the dismissal of the appeal with costs. The legal principle applied was the inadmissibility of appeals lacking substantive grounds. The court upheld the lower court's assessment of the appellant's risk. The decision confirms the strict application of supervision measures. The appeal was rejected due to procedural and substantive flaws. The court maintained the original order regarding the appellant's status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for home detention. The appellant argued against the decision, but the court found the lower court's reasoning sufficiently detailed regarding the appellant's established pattern of drug trafficking and prior escape charges. The court determined that the appellant's claims were merely re-examinations of facts already thoroughly assessed and did not demonstrate any legal vices in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the challenged decision contains adequate reasoning supporting the rejection of home detention based on the appellant's criminal conduct and lack of social resources, as the appellant's censure fails to demonstrate legal vices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNATEMPO ROSARIO nato a TORINO il 05/03/1986 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta nell'interesse di Rosario Giannatempo, volta ad ottenere l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare, in relazione all'esecuzione della pena irrogatagli con sentenza del 30 settembre 2019.
2. Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizi della motivazione.
3. Diversamente da quanto rilevato con il ricorso, la motivazione del provvedimento impugnato ha fornito ampie spiegazioni a supporto della decisione di rigetto. Ha appropriatamente evidenziato le particolari modalità della condotta di cui alla condanna in esecuzione, idonee a rivelare un radicato e non occasionale inserimento del ricorrente nell'attività di spaccio di stupefacenti. Tale condotta, accertata nel giugno 2019, era sopraggiunta alla sottoposizione alla detenzione domiciliare, in ragione di altre condanne per altri reati, fra cui quello di evasione.
Da ciò si desumeva la prosecuzione di un percorso criminale che da epoca risalente era caratterizzato da numerosi reati. In tale contesto di indicazioni, tutte nel senso del pericolo della recidiva, essendo risultate inidonee nel tempo le prescrizioni della detenzione domiciliare a prevenirlo e a fronte dell'assenza di concrete, attuali e rassicuranti risorse risocializzanti, è stato adeguatamente apprezzato come irrilevante che, quanto all'ultimo periodo degli arresti donniciliari a partire dal 4 ottobre 2019, fossero pervenute comunicazioni delle forza di polizia circa la corretta condotta mantenuta da Giannatennpo.
Le censure mosse nel ricorso si oppongono ai suindicati apprezzamenti di merito, introducendo sovrapposizioni valutative che vorrebbero far leggere diversamente la valenza di informazioni tutte rimaste esaminate. Si tratta, dunque, di censure prive di attitudine a dimostrare i vizi denunciabili in questa sede di legittimità.
4. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presid Roberto Binenti ni a B DEPOSITATO IN CAN ERIA oggi, 0