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Ordinanza — n. 18114/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising generic acquittal conditions not specified in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18114/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hatim Shehawi inadmissible de plano. Shehawi challenged the appellate court's reduction of the agreed sentence, alleging a failure to explicitly exclude conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this because the appeal raised generic issues regarding acquittal conditions that were neither specified nor relevant to the grounds of the appeal, which had already been waived during the settlement agreement.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it raises generic questions regarding conditions for acquittal that are not specifically identified in the appeal grounds and fall outside the scope of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal conditions for acquittal waived settlement generic considerations condono delle spese procedurali remissione della pena decisioni relative al trattamento economico

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Hatim Shehawi, a mezzo del proprio difensore, denunciando vizi della motivazione in punto di mancata esclusione delle condizioni per pronunciare l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità, da emettere "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Hatim Shehawi, a mezzo del proprio difensore, denunciando vizi della motivazione in punto di mancata esclusione delle condizioni per pronunciare l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEHAWI HATIM nato il 03/03/1972 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA Parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., riducendo quella inflitta in primo grado a Hatim Shehawi.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Hatim Shehawi, a mezzo del proprio difensore, denunciando vizi della motivazione in punto di mancata esclusione delle condizioni per pronunciare l'assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché, attraverso generiche considerazioni prive di ogni riferimento ai fatti in trattazione, pone questioni riguardanti condizioni di proscioglimento che neppure specifica, estranee ai motivi di appello e investiti dalla rinunzia in sede di proposizione del concordato avuto riguardo alla rideterminazione della pena.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, da emettere "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il /dicembre 2022 Il Consigliere estensore Roberto Binenti DEPOSITATO IN CANCELLERIA