Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18113/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison rule suspension extension due to lack of apparent legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18113/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Gallo's appeal inadmissible against a decision extending the suspension of certain prison rules. Gallo argued that the lower court failed to verify current evidence of his ability to maintain contact with organized crime, relying instead on presumptions from his lack of cooperation. The court rejected these claims as specific grievances and mere re-evaluations, noting the tribunal's detailed reasoning regarding Gallo's criminal role and family clan structure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 41-bis, Ord. pen.; Art. 366, c.p.p.: Appeals against decisions on the extension of the suspension of prison rules are inadmissible if they do not demonstrate a violation of law or a lack of apparent motivation, as mere re-evaluation of facts does not constitute a legal ground for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
prison rule suspension organized crime contact lack of cooperation appeal inadmissibility apparent motivation membri della famiglia capofamiglia allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis, Ord. pen.
Art. 366, c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/10/1976 avverso l'ordinanza del 13/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale con il quale era stata applicata nei confronti di Giuseppe Gallo - in espiazione della pena di anni venti di reclusione- la proroga per anni due della sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario secondo quanto previsto dall'art. 41-bis, Ord. pen.

2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione Giuseppe Gallo, tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge, anche in ragione di mancanza-apparenza della motivazione. Deduce che non è stata compiuta la doverosa verifica in ordine alla sussistenza di elementi attuali e concreti da cui risulti la capacità del ricorrente di mantenere i contatti con la criminalità organizzata, essendo state applicate al riguardo presunzioni legate alla mancata collaborazione che hanno ignorato le documentate deduzioni idonee a dar conto della disarticolazione del sodalizio di riferimento e l'estraneità da attuali fatti associativi di alcuni familiari di Gallo.

3. Le censure svolte, richiamando le precedenti deduzioni, non si misurano con i seguenti elementi valutativi rappresentati dal Tribunale di sorveglianza: il ruolo di assoluta preminenza assunto dal ricorrente nel sodalizio mafioso di riferimento; la particolare capacità criminale da lui dimostrata tramite condotte operative gravissime; l'ampiezza e il radicamento della base familiare del clan (riguardante numerosi soggetti diversamente imparentati con Gallo); le operazioni di polizia e i provvedimenti a smentita della tesi della disarticolazione del clan e comunque della dismissione delle imponenti attività criminose in forma organizzata; gli indicatori derivanti dai reati commessi in carcere; la circostanza del rinvenimento nell'istituto di Parma nel 2019 di tre telefonini che davano luogo al trasferimento di Gallo in altra struttura per ragioni di sicurezza; la rilevanza in tale contesto del canale costituito dai colloqui con i familiari; l'assenza non già di una collaborazione ma di ogni segnale di rivisitazione critica.

Si tratta, pertanto, di doglianze tutte aspecifiche, meramente rivalutative e comunque assolutamente idonee a rappresentare violazioni di legge (le uniche denunziabili nella materia di cui trattasi tramite il ricorso per cassazione), essendo peraltro la motivazione ben lontana dai tratti della mera apparenza.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Presidente Il Consigliere estensore to Binenti DEPOSITATO IN