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Ordinanza — n. 18112/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive grounds and failure to demonstrate legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18112/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Saverio De Santis inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to verify the functionality of the firearm and ignored his defense arguments, but the court found these criticisms lacked any legal merit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds cited are merely rhetorical, fail to demonstrate a violation of law, or do not constitute a valid challenge to the factual or legal reasoning of the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of substantive grounds failure to demonstrate violation procedural costs award criminal appeal rejection violazioni della legge sulle armi parità delle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS SAVERIO nato a MODUGNO il 17/12/1988 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava quella di primo grado, con la quale Saverio De Santis era stato condannato alla pena di anno uno, mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, in quanto ritenuto responsabile del delitto di detenzione di arma comune da sparo.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge, vizi della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, sulla base di rilievi che censurano tutti l'assenza di verifica circa la funzionalità dell'arma indicata nel capo di imputazione, non confrontandosi con i ragionamenti confutativi esposti nella sentenza (pagg. 3 e 4) o invocando mere rivalutazioni solo di alcuni elementi apprezzati. Si tratta dunque, di censure tutte prive di ogni attitudine a dimostrare i vizi denunciati.

3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, congruamente determinata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2022. Il Consigliere estensore Il Preside te klonica_B (WAAG DEPOSITATO IN CAN ELLERIA oggi o